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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1984, n. 12

NORME PER L'ASSEGNAZIONE, LA GESTIONE, LA REVOCA E LA DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 2, II COMMA DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978 N. 457 Sito esterno, IN ATTUAZIONE DEI CRITERI GENERALI EMANATI DAL CIPE CON DELIBERAZIONE DEL 19 NOVEMBRE 1981

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 35 del 17 marzo 1984

Art. 3
Requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica Sito esterno Sito esterno
I requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana. Il cittadino straniero è ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali;
b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi e/ o di servizio compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale. Si intende per attività lavorativa principale, l'attività predominante alla quale vengono dedicati almeno due terzi del tempo di lavoro complessivo e dalla quale vengono ricavati almeno i due terzi del reddito globale da lavoro quale risulta dalla posizione fiscale;
c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e/ o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile riferita alla sola unità immobiliare, determinata ai sensi dell'art. 13, lettera a), della Legge 27 luglio 1978 n. 392 Sito esterno, sia non inferiore ai 45 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone, non inferiore a 60 mq per 3- 4 persone, non inferiore a 75 mq per 5 persone, non inferiore a 95 mq per 6 persone ed oltre. Si considera comunque adeguato, indipendentemente dalla superficie l'alloggio di almeno due vani, esclusi cucina e servizi, per il nucleo familiare composto da due persone, nonchè quello di almeno un vano, esclusi cucina e servizi, per il nucleo di una persona;
d) non titolarità di diritti di cui al precedente punto c) su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della Legge 27 luglio 1978 n. 392 Sito esterno, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. Il valore locativo medio è determinato sulla base delle modalità stabilite della citata Legge 392, e con i seguenti parametri:
1 Superficie corrispondente allo standard abitativo regionale: superficie convenzionale complessiva (superficie utile + 20% per aree accessorie e di servizio)
45 mq + 9 mq = mq 54 per 1- 2 persone
60 mq + 12 mq = mq 72 per 3- 4 persone
75 mq + 15 mq = mq 90 per 5 persone
95 mq + 19 mq = mq 114 per 6 persone ed oltre
2 tipologia corrispondente alla categoria catastale A/ 3 parametro 1,05;
3 classe demografica del Comune di destinazione della domanda di assegnazione del concorrente. Qualora trattasi di Comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applica il coefficiente 0,80 corrispondente alla classe demografica fino a 10.000 abitanti;
4 coefficiente del livello di piano corrispondente al parametro 1,00;
5 coefficiente di zona edificata/ periferica corrispondente a 1,00 per tutti i Comuni;
6 coefficiente di vetustà pari a 20 anni da accertarsi con riferimento all'anno di presentazione della domanda da parte del richiedente;
7 coefficiente di conservazione e manuntenzione corrispondente al parametro 1,00;
e) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggi realizzati con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, semprechè l'alloggio non sia utilizzabile o non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
f) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite vigente al momento della scadenza del bando di concorso, determinato ai sensi dell'art. 21 della Legge 5 agosto 1978 n. 457 Sito esterno e successive modificazioni. Il reddito di riferimento per l'applicazione di tutte le norme della presente legge è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari e al lordo delle imposte. E' fatta salva la facoltà della Regione di adeguare il limite di reddito, di cui alla presente lettera, qualora il CER e il CIPE non vi provvedano ai sensi dell'art. 3 - lettera o) della Legge 5 agosto 1978 n. 457 Sito esterno, come integrato dall'art. 13 della Legge 15 febbraio 1980 n. 25 Sito esterno. Tale facoltà viene esercitata trascorsi 18 mesi dall'ultima revisione sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, quale risulta dalle determinazioni ISTAT;
g) non aver ceduto in tutto o in parte - fuori dei casi previsti dalla legge - l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in qualsiasi forma.
Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more - uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado, purchè la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.
Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa del nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni dalla data del bando di concorso ed essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente sia da parte della (o delle) persona (e) convivente (i).
I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente, e, limitatamente alle precedenti lettere c), d), e), g), da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data data di presentazione delle domande, nonchè al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 23 per il requisito relativo al reddito.
Particolari requisiti aggiuntivi possono essere stabiliti in relazione all'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità, ovvero in relazione a peculiari esigenze locali. Per tali interventi, i provvedimenti regionali di localizzazione potranno prevedere i requisiti integrativi rispondenti alle finalità programmatorie, con riferimento anche all'eventuale anzianità di residenza.
Per gli alloggi eventualmente posseduti dai concorrenti, collocati nell'ambito territoriale di cui alla lettera c) e considerati non adeguati alle esigenze del nucleo familiare, il Comune, sul cui territorio sorgono gli alloggi, ha facoltà, in caso di assegnazione conseguente a bandi di concorso emanati dopo l' entrata in vigore della presente legge, di individuare i soggetti a favore dei quali effettuare la locazione.
Non possono presentare domande di assegnazione coloro che abbiano abusivamente ceduto, in tutto o in parte, altro alloggio di edilizia residenziale pubblica già ottenuto in locazione.

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