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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1984, n. 12

NORME PER L'ASSEGNAZIONE, LA GESTIONE, LA REVOCA E LA DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 2, II COMMA DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978 N. 457 Sito esterno, IN ATTUAZIONE DEI CRITERI GENERALI EMANATI DAL CIPE CON DELIBERAZIONE DEL 19 NOVEMBRE 1981

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 35 del 17 marzo 1984

Art. 30
Norme per la gestione della mobilità
L'ente gestore, sulla base della graduatoria degli aspiranti al cambio di alloggio formulata dalla commissione e pubblicizzata nei confronti degli assegnatari richiedenti secondo le seguenti indicazioni:
a) è data priorità all'effettuazione dei cambi fondati su gravi motivi di salute attraverso l'utilizzazione degli alloggi di risulta e di nuova costruzione;
b) hanno altresì priorità i nuclei monopersonali in situazione di sottoaffollamento che accettano il trasferimento in alloggi più piccoli;
c) è favorita la scelta della zona di residenza da parte dell' assegnatario ovvero la permanenza nello stesso quartiere o isolato, con precedenza per i cambi che possono effettuarsi nell' ambito dello stesso edificio;
d) è garantito il miglioramento o almeno il mantenimento delle precedenti condizioni abitative;
e) i cambi vengono effettuati rispettando di norma lo standard abitativo di cui al precedente art. 3.
Gli alloggi di risulta e quelli di nuova costruzione destinati prioritariamente al soddisfacimento delle richieste di cambio vengono, in caso di mancata utilizzazione entro trenta giorni, assegnati sulla base della graduatoria generale.
Gli enti gestori, attraverso i programmi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione, operano per rimuovere le cause di mobilità dovute a inadeguatezza fisico - tecnica degli alloggi e degli edifici.

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