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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1984, n. 12

NORME PER L'ASSEGNAZIONE, LA GESTIONE, LA REVOCA E LA DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 2, II COMMA DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978 N. 457 Sito esterno, IN ATTUAZIONE DEI CRITERI GENERALI EMANATI DAL CIPE CON DELIBERAZIONE DEL 19 NOVEMBRE 1981

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 35 del 17 marzo 1984

Art. 31
Cambi su proposta dell'ente gestore
L'ente gestore, per grave sottoutilizzazione della superficie dell'alloggio o per altro giustificato motivo, può proporre il cambio di alloggio all'assegnatario con le modalità di cui al presente titolo, previa consultazione dell'assegnatario medesimo per favorire la scelta relativa all'ubicazione di cui al punto c) del precedente art. 30.
Nel caso di non accettazione del cambio dell'alloggio l' assegnatario è tenuto a corrispondere un canone determinato ai sensi della Legge 27 luglio 1978 n. 392 Sito esterno, fatta eccezione per gli assegnatari percettori di redditi non superiori a quelli derivanti da pensioni minime o sociali.
L'ente gestore può stabilire la corresponsione di contributi a carico del fondo sociale di cui al successivo art. 37, per le spese di trasferimento, a favore degli assegnatari percettori di redditi non superiori a quelli derivani da pensioni minime o sociali.
Nei Comuni organizzati in distretti circoscrizionali i cambi, su proposta del Comune, possono essere non accettati dall' assegnatario, senza incorrere nelle sanzioni di cui al secondo comma, quando le proposte siano relative ad alloggi siti al di fuori del territorio di competenza della circoscrizione di appartenenza o di quelle contigue.

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