LEGGE REGIONALE 14 marzo 1984, n. 12
NORME PER L'ASSEGNAZIONE, LA GESTIONE, LA REVOCA E LA DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 2, II COMMA DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978 N. 457 , IN ATTUAZIONE DEI CRITERI GENERALI EMANATI DAL CIPE CON DELIBERAZIONE DEL 19 NOVEMBRE 1981
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 35 del 17 marzo 1984
Art. 32
Autogestione della mobilità - Informazione
Gli scambi consensuali fra assegnatari vengono autorizzati dall'ente gestore, su richiesta congiunta degli assegnatari medesimi, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, in costanza dei requisiti e nel rispetto, di norma, dello standard abitativo previsto per l'assegnazione al precedente articolo 16.
Al fine di favorire l'esercizio di un ruolo attivo degli assegnatari nella ricerca e individuazione degli alloggi per i quali effettuare scambi consensuali, l'ente gestore raccoglie le richieste di cambio di alloggio dandone pubblicità nelle forme più opportune agli assegnatari.