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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1984, n. 12

NORME PER L'ASSEGNAZIONE, LA GESTIONE, LA REVOCA E LA DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 2, II COMMA DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978 N. 457 Sito esterno, IN ATTUAZIONE DEI CRITERI GENERALI EMANATI DAL CIPE CON DELIBERAZIONE DEL 19 NOVEMBRE 1981

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 35 del 17 marzo 1984

Art. 32
Autogestione della mobilità - Informazione
Gli scambi consensuali fra assegnatari vengono autorizzati dall'ente gestore, su richiesta congiunta degli assegnatari medesimi, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, in costanza dei requisiti e nel rispetto, di norma, dello standard abitativo previsto per l'assegnazione al precedente articolo 16.
Al fine di favorire l'esercizio di un ruolo attivo degli assegnatari nella ricerca e individuazione degli alloggi per i quali effettuare scambi consensuali, l'ente gestore raccoglie le richieste di cambio di alloggio dandone pubblicità nelle forme più opportune agli assegnatari.

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