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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1984, n. 12

NORME PER L'ASSEGNAZIONE, LA GESTIONE, LA REVOCA E LA DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 2, II COMMA DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978 N. 457 Sito esterno, IN ATTUAZIONE DEI CRITERI GENERALI EMANATI DAL CIPE CON DELIBERAZIONE DEL 19 NOVEMBRE 1981

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 35 del 17 marzo 1984

Art. 37
Fondo sociale
E' istituito nell'ambito regionale il fondo sociale per l' integrazione delle spese per i servizi accessori dell'abitazione, da destinare ai nuclei familiari di assegnatari percettori di redditi non superiori a quelli derivanti da pensioni minime o sociali; a condizione che l'alloggio occupato non superi lo standard adeguato al proprio nucleo familiare.
La Regione determina le modalità, le forme di costituzione e di funzionamento del fondo stesso, impegnando una aliquota delle entrate derivanti dai canoni di locazione determinati ai sensi della Legge 27 luglio 1978 n. 392 Sito esterno, relativi ad immobili destinati ad uso diverso da quello di abitazione.

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