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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1984, n. 12

NORME PER L'ASSEGNAZIONE, LA GESTIONE, LA REVOCA E LA DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 2, II COMMA DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978 N. 457 Sito esterno, IN ATTUAZIONE DEI CRITERI GENERALI EMANATI DAL CIPE CON DELIBERAZIONE DEL 19 NOVEMBRE 1981

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 35 del 17 marzo 1984

Art. 4
Norme per l'emanazione dei bandi di concorso
All'assegnazione degli alloggi si provvede mediante pubblico concorso indetto dal Comune d' intesa con gli enti realizzatori.
Il concorso viene di norma indetto per singoli Comuni, oppure per ambiti territoriali sovracomunali come individuati dalla Regione con i provvedimenti di localizzazione degli interventi costruttivi. In sede di prima applicazione, i bandi vengono emanati entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Fino all'approvazione delle graduatorie relative ai nuovi bandi generali, gli alloggi vengono assegnati sulla base delle graduatorie vigenti.
Gli aggiornamenti, almeno biennali, previsti dal successivo art. 13, vengono banditi entro il 30 settembre e la relativa graduatoria deve essere ultimata entro i successivi 180 giorni.
I bandi di concorso, finalizzati alla formazione di graduatorie generali permanenti, debbono essere pubblicati mediante affissione di manifesti per almeno 30 giorni consecutivi all'albo pretorio dei Comuni interessati al bando. I Comuni dovranno altresì assicurare la massima pubblicizzazione dei bandi con le idonee forme, fornendone inoltre copia alle organizzazioni sindacali dei lavoratori affinchè ne sia data diffusione anche nei luoghi di lavoro.
In caso di mancato adempimento nei termini prescritti di quanto disposto dal presente articolo, la Regione può provvedere in sostituzione, avvalendosi degli enti gestori competenti per territorio.
Per l'assegnazione di alloggi destinati alla sistemazione di nuclei familiari in dipendenza di gravi o particolari esigenze, la Regione può autorizzare l'emanazione di bandi speciali, indicando i requisiti per la partecipazione ai bandi stessi.

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