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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1984, n. 12

NORME PER L'ASSEGNAZIONE, LA GESTIONE, LA REVOCA E LA DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 2, II COMMA DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978 N. 457 Sito esterno, IN ATTUAZIONE DEI CRITERI GENERALI EMANATI DAL CIPE CON DELIBERAZIONE DEL 19 NOVEMBRE 1981

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 35 del 17 marzo 1984

Art. 40
Definizione del canone sociale
Il canone sociale degli alloggi indicati al precedente art. 2 è diretto a compensare i costi di amministrazione, di gestione e di manutenzione entro i massimali fissati dal CER ai sensi dell'art. 25, secondo comma, della Legge 8 agosto 1977 n. 513 Sito esterno, nonchè a consentire il recupero di una parte delle risorse imipegate da destinare:
a) per gli alloggi assoggettati al regime di cui all'art. 10 del DPR 30 dicembre 1972 n. 1036 Sito esterno e successive modifiche ed integrazioni, ai fini previsti dall'art. 25, terzo comma, della Legge 8 agosto 1977 n. 513 Sito esterno;
b) per gli altri alloggi sottoposti alla disciplina della presente legge, ai fini di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 25, terzo comma, della Legge 8 agosto 1977 n. 513 Sito esterno, sulla base di programmi annuali comunicati alla Regione entro 60 giorni successivi all'approvazione del bilancio consuntivo da parte dell'ente gestore.
I programmi annuali di manutenzione straordinaria e di risanamento del patrimonio da effettuare ai sensi del precedente comma, sono formulati dall'ente gesore sentite le organizzazioni sindacali degli assegnatari.
Gli assegnatari sono inoltre tenuti a rimborsare integralmente all'ente gestore, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 37, le spese dirette e indirette sostenute per i servizi ad essi prestati nella misura fissata dall'ente in relazione al costo dei medesimi, secondo criteri di ripartizione correlati alle quote millesimali dei singoli alloggi o, in mancanza, al numero intero di vani convenzionali arrotondato per eccesso o per difetto.

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