LEGGE REGIONALE 14 marzo 1984, n. 12
NORME PER L'ASSEGNAZIONE, LA GESTIONE, LA REVOCA E LA DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 2, II COMMA DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978 N. 457 , IN ATTUAZIONE DEI CRITERI GENERALI EMANATI DAL CIPE CON DELIBERAZIONE DEL 19 NOVEMBRE 1981
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 35 del 17 marzo 1984
Art. 41
Elementi per la determinazione del canone sociale
Per la determinazione del canone sociale degli alloggi di cui all'art. 2 gli enti gestori tengono conto del reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatari e dei caratteri oggettivi degli alloggi.
Il reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatari è determinato sulla base del reddito imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari e al lordo delle imposte calcolato ai sensi dell'art. 21 della Legge 5 agosto 1978 n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni.
In relazione ai caratteri oggettivi degli alloggi gli enti gestori definiscono il canone di locazione secondo le disposizioni di cui agli articoli seguenti.