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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1984, n. 12

NORME PER L'ASSEGNAZIONE, LA GESTIONE, LA REVOCA E LA DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 2, II COMMA DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978 N. 457 Sito esterno, IN ATTUAZIONE DEI CRITERI GENERALI EMANATI DAL CIPE CON DELIBERAZIONE DEL 19 NOVEMBRE 1981

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 35 del 17 marzo 1984

Art. 42
Caratteri oggettivi dell'alloggio
I caratteri oggettivi dell'alloggio e i coefficienti ad essi relativi sono quelli espressi dagli artt. 13, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della Legge 27 luglio 1978 n. 392 Sito esterno, salvo quanto disposto nei successivi commi.
Per la superficie convenzionale di cui all'art. 13 della Legge 27 luglio 1978 n. 392 Sito esterno, non si applicano i coefficienti stabiliti nel quinto comma del citato articolo.
In relazione alla classe demografica di cui all'art. 17 della Legge 27 luglio 1978 n. 392 Sito esterno, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, su proposta dei Comuni interessati, può stabilire coefficienti unificati per aree territoriali omogenee comprendenti Comuni di differenti classi demografiche.
In relazione alla ubicazione si applicano i coefficienti previsti dall'art. 18 della Legge 27 luglio 1978 n. 392 Sito esterno, salvo la facoltà dei Comuni di individuare, anche su proposta dell'ente gestore, zone di degrado specifico per l'edilizia pubblica relative a singoli edifici o a complessi insediativi, anche sulla base dell' inadeguatezza del contesto ambientale e dei servizi della residenza e del territorio.
Per gli alloggi individuati dai Comuni ai sensi del precedente comma, si applica il coefficiente 0,90.
Per gli alloggi ubicati nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applica il coefficiente 0,80.

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