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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1984, n. 12

NORME PER L'ASSEGNAZIONE, LA GESTIONE, LA REVOCA E LA DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 2, II COMMA DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978 N. 457 Sito esterno, IN ATTUAZIONE DEI CRITERI GENERALI EMANATI DAL CIPE CON DELIBERAZIONE DEL 19 NOVEMBRE 1981

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 35 del 17 marzo 1984

Art. 43
Detemrinazione del canone sociale
Il canone di locazione per gli alloggi di cui all'art. 2 della presente legge è stabilito nella misura del 3,5 per cento del valore locativo, determinato moltiplicando il costo unitario di produzione per la superficie convenzionale di cui al precedente articolo 42.
Il costo base a metro quadrato degli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1975 è determinato a norma dell'art. 14 della Legge 27 luglio 1978 n. 392 Sito esterno.
Il costo base a metro quadrato degli alloggi ultimati dopo il 31 dicembre 1975 è determinato a norma dell'art. 22 della Legge 27 luglio 1978 n. 392 Sito esterno, con la riduzione del 15 per cento.
Per gli alloggi ultimati successivamente al 31 dicembre 1982 la Giunta regionale fisserà, entro il primo trimestre di ciascun biennio, il costo base a metro quadrato, con riferimento ai costi medi regionali di realizzazione dell'edilizia sovvenzionata. Nella fase di prima applicazione la Giunta regionale provvederà entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

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