LEGGE REGIONALE 14 marzo 1984, n. 12
NORME PER L'ASSEGNAZIONE, LA GESTIONE, LA REVOCA E LA DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 2, II COMMA DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978 N. 457 , IN ATTUAZIONE DEI CRITERI GENERALI EMANATI DAL CIPE CON DELIBERAZIONE DEL 19 NOVEMBRE 1981
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 35 del 17 marzo 1984
Art. 44
Aggiornamento del canone sociale
Il canone sociale, determinato ai sensi del precedente articolo, è integrato, per gli alloggi ultimati prima del 31 dicembre 1983, dagli aggiornamenti annuali calcolati sulla base del 50 per cento delle variazioni annuali, accertate dall'ISTAT, dell' indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati con le modalità previste dall'art. 24 della Legge 27 luglio 1978 n. 392 .
Il canone sociale è aggiornato ogni anno nella misura stabilita dal CER con decorrenza dal mese successivo della deliberazione del CER medesimo.