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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1984, n. 12

NORME PER L'ASSEGNAZIONE, LA GESTIONE, LA REVOCA E LA DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 2, II COMMA DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978 N. 457 Sito esterno, IN ATTUAZIONE DEI CRITERI GENERALI EMANATI DAL CIPE CON DELIBERAZIONE DEL 19 NOVEMBRE 1981

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 35 del 17 marzo 1984

Art. 45
Calcolo del canone sociale
Per la determinazione del canone sociale gli enti gestori riducono il canone, definito ai sensi degli articoli precedenti, mediante l'applicazione di percentuali corrispondenti alle fasce di reddito entro cui gli assegnatari vengono collocati ai sensi delle seguenti disposizioni.
Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione stabilisce, per i redditi compresi nel limite previsto al primo comma del precedente art. 24, le fasce di reddito per l' applicazione del canone sociale, articolate in un massimo di quattro, nonchè le relative percentuali di riduzione, secondo i criteri sotto indicati:
a) le percentuali di riduzione per ciascuna fascia vengono stabilite in funzione di due obiettivi: il raggiungimento dell' ammontare delle entrate previsto dalla deliberazione del CIPE in data 19 novembre 1981 ed il contenimento dell'incidenza del canone di locazione sul reddito complessivo netto del nucleo familiare entro la misura dell'8%;
b) ai percettori di redditi da sola pensione minima o sociale, nonchè ai minori privi di redditi propri, è garantito il canone simbolico con un' incidenza massima sul reddito netto del 5%.
La Regione stabilisce inoltre, in conformità alle direttive del CIPE le modalità di collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito di appartenenza e la gradualità di applicazione del canone sociale, da articolarsi in un periodo non inferiore ai sei mesi, nonchè le scadenze ed i metodi per i successivi aggiornamenti e variazioni.
In funzione dell'adempimento di cui al secondo comma del presente articolo, gli enti gestori sono tenuti a fornire alla Regione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i necessari elementi conoscitivi riguardanti il patrimonio e l'utenza.
Gli enti gestori sono altresì tenuti, contestualmente all'adozione della deliberazione di proposta alla Regione dell'ammontare annuo delle quote b) e c) di cui all'art. 25 della Legge 513/ 1977 Sito esterno, a comunicare alla Regione stessa la percentuale di eccedenza delle entrate per canoni di locazione rispetto all' ammontare complessivo delle spese di amministrazione e manutenzione degli alloggi. La Regione, in conformità ai criteri nazionali stabiliti dal CIPE, a partire dal primo anno di applicazione dei canoni di cui alla presente legge e per gli anni successivi, apporta modifiche con deliberazione del Consiglio regionale alle percentuali di sconto relative alle varie fasce di canone, allo scopo di garantire nel tempo la maggiore entrata del 50% rispetto alle spese di amministrazione e manutenzione da destinare alle finalità di cui al penultimo comma dell'art. 25 della citata Legge 513/ 1977 Sito esterno.

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