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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1984, n. 12

NORME PER L'ASSEGNAZIONE, LA GESTIONE, LA REVOCA E LA DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 2, II COMMA DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978 N. 457 Sito esterno, IN ATTUAZIONE DEI CRITERI GENERALI EMANATI DAL CIPE CON DELIBERAZIONE DEL 19 NOVEMBRE 1981

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 35 del 17 marzo 1984

Art. 46
Relazione annuale dell'ente gestore
L'ente gestore offre al Comune la base conoscitiva organica necessaria all'esercizio delle relative competenze, redigendo annualmente, nel termine e con le modalità stabilite dalla Regione, una relazione, da trasmettere ai Comuni interessati, sullo stato di attuazione dei programmi e sull'attività svolta ai sensi della presente legge, con particolare riguardo agli adempimenti previsti dal Titolo II, nonchè alla comunicazione dei dati rilevati nell'ambito dei compiti di formazione ed aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio e di verifica dei requisiti ai sensi del precedente art. 36.

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