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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1984, n. 12

NORME PER L'ASSEGNAZIONE, LA GESTIONE, LA REVOCA E LA DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 2, II COMMA DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978 N. 457 Sito esterno, IN ATTUAZIONE DEI CRITERI GENERALI EMANATI DAL CIPE CON DELIBERAZIONE DEL 19 NOVEMBRE 1981

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 35 del 17 marzo 1984

Art. 47
Norme transitorie e finali
In pendenza dell'emanazione della legge di riforma delle strutture operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica in virtù dell'art. 93 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno, la composizione del Consiglio di amministrazione e del Consiglio dei sindaci degli IACP, prevista dall'art. 6 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865 Sito esterno, è così modificata:
a) il rappresentante del Ministero dei lavori pubblici ed il rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in seno al Consiglio di amministrazione sono sostituiti da due rappresentanti dei Comuni designati dalla sezione provinciale dell'ANCI, fra cui uno in rappresentanza del Comune capoluogo;
b) il rappresentante del Ministero del tesoro in seno al Consiglio dei sindaci è sostituito da un rappresentante della Regione scelto anche tra i collaboratori appartenenti all'VIII livello con qualifica funzionale attinente.
E' fatto obbligo agli Istituti autonomi case popolari di modificare i propri statuti ai sensi del comma che precede.
Il Consiglio dei sindaci invia annualmente alla Giunta regionale, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio consuntivo, una relazione contenente il proprio parere su ciascuna parte del bilancio e sul risultato complessivo e finale dello stesso, nonchè eventuali proposte circa il miglioramento tecnico - finanziario della gestione dell'Istituto.

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