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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1984, n. 12

NORME PER L'ASSEGNAZIONE, LA GESTIONE, LA REVOCA E LA DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 2, II COMMA DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978 N. 457 Sito esterno, IN ATTUAZIONE DEI CRITERI GENERALI EMANATI DAL CIPE CON DELIBERAZIONE DEL 19 NOVEMBRE 1981

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 35 del 17 marzo 1984

Art. 7
Punteggi di selezione della domanda
Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi. I punteggi sono attribuiti in dipendenza delle seguenti condizioni oggettive e soggettive del concorrente e del suo nucleo familiare:
a) a) Condizioni oggettive (massimo 10 punti)
a-1) a- 1 Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente ed esistente da almeno due anni dalla data del bando, dovuta a: .
a-1.1 abitazione in locali impropriamente adibiti ad abitazione o procurati a titolo precario dall'assistenza pubblica: punti 6; oppure: sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per inadempienze contrattuali: punti 6.La condizoine del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto.Il punteggio non viene riconosciuto quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando;
a-1.2 coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità, legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado: punti 2; non legati da vincoli di parentela o affinità entro il quarto grado: punti 4;
a-1.3 abitazione in alloggio sovraffollato: due persone in più rispetto allo standard abitativo indicato al punto c) del precedente art. 2: punti 1; da tre persone ed oltre in più rispetto allo standard citato: punti 2;
a-1.4 abitazione in alloggio antigienico e/ o privo di servizi igienici da certificarsi dall'autorità comunale competente: punti 2. Tale punteggio non viene riconosciuto qualora l' antigienicità sia stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando.
Le condizioni dei precedenti punti a- 1.1 e a- 1.4 non sono tra loro cumulabili, così come i punti a- 1.2 e a- 1.3;
a-2.1 richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero: punti 6;
a-2.2 richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio: punti 4.
Le condizioni a- 2.1 e a- 2.2 non sono cumulabili con le altre condizioni oggettive.
b) Condizioni soggettive (massimo 8 punti)
b-1 reddito del nucleo familiare determinato con le modalità di cui all'art. 21 della Legge 5 agosto 1978 n. 457 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni e secondo quanto indicato al precedente art. 3: non superiore a L.4.500.000 annue: punti 1.
Tale limite di reddito viene proprozionalmente aggiornato secondo le modificazioni del limite di reddito per l'assegnazione effettuata dal CIPE, ai sensi dell'art. 13 della Legge 15 febbraio 1980 n. 25 Sito esterno, nonchè in relazione agli aggiornamenti eventualmente deliberati dalla Regione di cui al precedente art. 3;
b-2 nuclei familiari composti da 5 unità ed oltre: punti 1;
b-3 richiedenti che abbiano superato il 60 anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico: punti 2;
b-4 famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno: punti 2.
Il punteggio è attribuibile - a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il trentesimo anno di età - soltanto quando i soggetti richiedenti dimostrino di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;
b-5 convivenza di handicappati nel nucleo familiare. Si considera handicappato il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2/ 3: punti 2;
b-6 nuclei familiari di emigrati che rientrino in Italia, o che siano rientrati da non più di 12 mesi dalla data del bando, per stabilirvi la loro residenza (emigrati, profughi): punti 4.
La condizione b- 6 non è cumulabile con le condizioni b- 3 e b- 4.
c) Condizioni aggiuntive regionali (massimo 2 punti)
c-1 richiedenti in condizioni di pendolarità con distanza di oltre 25 km.: punti 1;
c-2 richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone, calcolato secondo la Legge 392/ 1978 Sito esterno, incida in misura non inferiore al 25% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai fini della presente legge: punti 1.

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