Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1984, n. 12

NORME PER L'ASSEGNAZIONE, LA GESTIONE, LA REVOCA E LA DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 2, II COMMA DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978 N. 457 Sito esterno, IN ATTUAZIONE DEI CRITERI GENERALI EMANATI DAL CIPE CON DELIBERAZIONE DEL 19 NOVEMBRE 1981

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 35 del 17 marzo 1984

Art. 8
Istruttoria delle domande con attribuzione dei punteggi provvisori
Il Comune che ha indetto il bando procede all'istruttoria delle domande presentate dai concorrenti verificandone la completezza e la regolarità.
Il Comune provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda, sulla base delle situazioni dichiarate dall'interessato e/ o documentate.
Il Comune, nell'esercizio di tale attività istruttoria, qualora riscontri l'inattendibilità di requisiti o di condizioni dichiarate nella domanda, segnala alla commissione di cui al successivo art. 9 ogni elemento in suo possesso, corredato di eventuale documentazione, per le determinazioni di competenza della commissione stessa. Nel caso in cui si tratti di palese inattendibilità dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed f) del precedente art. 3, il Comune può richiedere agli uffici finanziari gli opportuni accertamenti fornendo ogni elemento integrativo di conoscenza e di giudizio, nonchè ogni idonea documentazione atta a comprovare detta inattendibilità.
Entro 60 giorni dalla data di chiusura del bando, l' Amministrazione comunale procede alla formazione dell'elenco dei concorrenti secondo l'ordine dei punteggi provvisori attribuiti a ciascuna domanda e l'elenco stesso viene assunto con provvedimento del Sindaco. In calce all'elenco dovranno essere indicate le domande per le quali non è stato attribuito alcun punteggio per effetto di accertamenti in corso, nonchè le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.
Il Comune, qualora non abbia stabilito di far presentare la documentazione all'atto della domanda, sulla base della previsione del numero degli alloggi da assegnare nel corso dell'anno, determina il numero dei concorrenti in testa all'elenco nei cui confronti sia necessario procedere alla richiesta della documentazione per la verifica dei requisiti e delle condizioni dichiarati, assegnando un termine di trenta giorni per la presentazione della documentazione richiesta.
L'elenco, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonchè dei modi e dei termini per la opposizione, è immediatamente pubblicato nell'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi.
Per la pubblicizzazione dell'elenco il Comune dovrà seguire le stesse forme previste per il bando di concorso.
Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione dell'elenco e della posizione conseguita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'elenco nell'albo pretorio e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, gli interessati possono presentare opposizione al Sindaco.
Entro i successivi quindici giorni il Comune trasmette alla commissione, di cui all'art. 9 della presente legge, l'elenco dei concorrenti unitamente alle domande ed alle opposizioni presentate in tempo utile, nonchè la documentazione relativa alle domande per le quali è stata richiesta la verifica.
La Giunta regionale, previo perere del Comitato di coordinamento per l'edilizia residenziale pubblica, provvede ad impartire disposizioni ai Comuni per la raccolta e l'elaborazione a livello regionale delle informazioni contenute nei moduli di domanda da finalizzare alla formazione di indicatori componenti il fabbisogno abitativo.

Espandi Indice