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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1984, n. 12

NORME PER L'ASSEGNAZIONE, LA GESTIONE, LA REVOCA E LA DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 2, II COMMA DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978 N. 457 Sito esterno, IN ATTUAZIONE DEI CRITERI GENERALI EMANATI DAL CIPE CON DELIBERAZIONE DEL 19 NOVEMBRE 1981

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 35 del 17 marzo 1984

Art. 9
Commissione per la formazione della graduatoria
La graduatoria di assegnazione è formata da un organo collegiale, nominato dal Presidente della Giunta regionale, con competenza territoriale comunale o sovracomunale. In ogni provincia vengono formate almeno due commissioni, una afferente il territorio del Comune capoluogo e una relativa agli altri Comuni.
Nell'ambito della provincia di Forlì viene formata una ulteriore commissione afferente i Comuni del Circondario di Rimini.
Possono essere altresì nominate, su richiesta dei Comuni interessati, ulteriori due commissioni sovracomunali fino ad un massimo di quattro per ciascuna provincia, nel rispetto di criteri di razionalità e di omogeneità territoriale, in relazione all' entità della domanda.
La commissione è così composta:
a) da un magistrato, ordinario o amministrativo, anche a riposo, con funzioni di presidente, designato dal Presidente del Tribunale civile o amministrativo competente per territorio;
b) da tre rappresentnati di ogni Comune, di cui uno di minoranza, al cui ambito territoriale si riferisce il bando di concorso;
c) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative su base nazionale e delle organizzazioni sindacali degli assegnatari più rappresentative su base nazionale, designati d' intesa dalle medesime;
d) da due rappresentanti dell'ente gestore nel cui ambito territoriale sorgono gli alloggi da assegnare.
Per ogni componente della commissione il Presidente della Giunta regionale nomina un supplente designato contestualmente al membro effettivo.
La commisisone può regolarmente funzionare quando sono nominati almeno cinque componenti, uno dei quali sia il magistrato con funzione di presidente, sulla base delle designazioni che dovranno pervenire entro 60 giorni dalla richiesta del Presidente della Giunta regionale.
La commissione elegge nel proprio seno il vice - presidente.
Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la presenza di metà più uno dei componenti la commissione. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente. La commissione resta in carica cinque anni.
La segreteria operativa della commissione è formata da dipendenti dei Comuni interessati, scelti d' intesa tra i medesimi. che designano anche il segretario.
La commissione con competenza sovracomunale ha sede presso uno dei Comuni interessati, indicato nel decreto di nomina della commissione stessa.
L'onere finanziario per il funzionamento della commissione, per cui si applicano le disposizioni regionali, è a carico del Comune o dei Comuni ed è ripartito, a cura della segreteria operativa della commisisone sovracomunale, secondo il numero delle domande presentate.

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