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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1984, n. 13

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 29 GENNAIO 1983 N. 7, RECANTE NORME SULLA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE E DEGLI SCARICHI CIVILI CHE NON RECAPITANO NELLE PUBBLICHE FOGNATURE. CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE AGRICOLE PER PARTICOLARI INTERVENTI FINALIZZATI AL DISINQUINAMENTO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 37 del 26 marzo 1984

Art. 10
Domande di contributo
I titolari degli insediamenti di cui al primo comma del precedente articolo che intendano usufruire del contributo regionale dovranno presentare il programma entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge oltre che all'Amministrazione comunale ai sensi dle precedente art. 5 anche all'Amministrazione provinciale competente per territorio o al Comitato circondariale di Rimini a corredo della domanda di finanziamento. Ai fini della concessione del contributo la domanda dovrà comprendere il progetto dei lavori, delle opere e delle forniture corredato della documentazione amministrativa e tecnico - economica necessaria a comprovare il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 9 nonchè per valutare la validità dell'intervento, i costi del medesimo ed i benefici ambientali conseguenti. Il programma dovrà essere altresì corredato di un piano economico da cui risulti la copertura finanziaria dell'investimento complessivo.
Nel caso di cui al primo alinea del terzo comma del precedente art. 9, la domanda di finanziamento da presentare alle Amministrazioni provinciali e al Circondario di Rimini dovrà essere corredata dalla documentazione a suo tempo prodotta all'autorità comunale.

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