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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1984, n. 13

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 29 GENNAIO 1983 N. 7, RECANTE NORME SULLA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE E DEGLI SCARICHI CIVILI CHE NON RECAPITANO NELLE PUBBLICHE FOGNATURE. CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE AGRICOLE PER PARTICOLARI INTERVENTI FINALIZZATI AL DISINQUINAMENTO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 37 del 26 marzo 1984

Art. 12
Erogazioni dei contributi
All'erogazione dei finanziamenti provvede la Giunta regionale secondo le seguenti modalità:
- il 50% del contributo concesso verrà corrisposto a presentazione dello stato di avanzamento dei lavori (o documentazione equivalente) vistato per conferma da parte del Comune competente per territorio, da cui risulti che l'intervento è stato realizzato almeno per un importo corrispondente;
- il rimanente 50% a presentazione del rendiconto delle spese complessivamente sostenute e previo accertamento della completa realizzazione del programma autorizzato e del raggiungimento degli obiettivi di risanamento prefissati, da eseguirsi a cura dell'Amministrazione comunale competente.
Nel caso di esecuzione ridotta dell'intervento, la Giunta regionale ne valuta l'entità e la qualità ai fini di concedere una corrispondente riduzione del contributo inizialmente assegnato, semrpechè si tratti di intervento che con servi validità tecnica e sia conforme ai criteri di cui al precedente art. 9.

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