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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1984, n. 13

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 29 GENNAIO 1983 N. 7, RECANTE NORME SULLA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE E DEGLI SCARICHI CIVILI CHE NON RECAPITANO NELLE PUBBLICHE FOGNATURE. CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE AGRICOLE PER PARTICOLARI INTERVENTI FINALIZZATI AL DISINQUINAMENTO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 37 del 26 marzo 1984

INDICE

Art. 1 - Classe A
Art. 2 - Classe C
Art. 3 - Modificazioni dell'insediamento
Art. 4 - Contenitori per lo stoccaggio dei liquami
Art. 5 - Procedure per la presentazione dei programmi
Art. 6 Cautele igienico - sanitarie ed ambientali per lo spandimento dei liquami degli insediamenti di classe C
Art. 7 - Divieto di spandimento
Art. 8 - Attività di coordinamento
Art. 9 - Contributi regionali
Art. 10 - Domande di contributo
Art. 11 - Programma degli interventi
Art. 12 - Erogazioni dei contributi
Art. 13 - Validità di domande di autorizzazione e denunce
Art. 14 - Norma finanziaria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Classe A
Al secondo comma dell'art. 4 della Legge regionale 29 gennaio 1983 n. 7, viene aggiunto il seguente quarto alinea:
"- gli allevamenti ittici che diano luogo a scaricoterminale e che si caratterizzano per una densita' diaffollamento inferiore a 1 kg. per mq. di specchio d' acqua oin cui venga utilizzata una portata d' acqua pari o inferiorea 50 litri al minuto secondo."
Art. 2
Classe C
La prima parte dell'art. 6 della Legge regionale 29 gennaio 1983 n. 7, è così sostituita:
" Nella classe C sono inserite le imprese agricole, ivi comprese le cooperative, che diano luogo a scarico terminale ed abbiano le seguenti caratteristiche: ".
Art. 3
Modificazioni dell'insediamento
Il secondo comma dell'art. 8 della Legge regionale 29 gennaio 1983 n. 7, è sostituito dal seguente:
" A tale autorità è demandata la certificazione di insediamento civile nuovo, sulla base della documentazione presentata e di ogni altro accertamento ritenuto utile, qualora, in relazione a tutti gli accadimenti summenzionati, abbia origine uno scarico avente caratteristiche sostanzialmente diverse, per qualità e quantità, da quelle dello scarico preesistente. "
Art. 4
Contenitori per lo stoccaggio dei liquami
L'art. 19 della Legge regionale 29 gennaio 1983 n. 7, è così modificato: i tre alinea sono sostituiti dai seguenti:
" La capacità utile complessiva non dovrà essere inferiore al volume di liquame prodotto in 90 giorni, valutato in base alla potenzialità massima dell'insediamento ".
" I contenitori a cielo aperto, destinati all'accumulo di liquame suinicolo, dovranno essere articolati in due scomparti separati, realizzati e condotti in modo tale da garantire una permanenza effettiva del liquame, prima dello spandimento, non inferiore a 45 giorni. "
" I contenitori a cielo aperto dovranno essere ubicati a distanza nn inferiore a 80 metri dagli edifici di civile abitazione, non inferiore a 20 metri dai confini di proprietè e non inferiore a 300 metri dai confini di zona agricola e allinterno di essa, salvo deroghe dellautorità di controllo con speciale riferimeto agli insediamenti esistenti.
Art. 5
Procedure per la presentazione dei programmi
I titolari degli insediamenti esistenti di cui all'art. 16 della Legge regionale 29 gennaio 1983 n. 7, che entro il termine previsto nell'art. 19 della stessa legge non abbiano adeguato i loro contenitori alle prescrizioni ivi indicate, debbono presentare all'autorità comunale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma contenente le caratteristiche tecniche dei contenitori, la loro ubicazione nonchè i tempi della loro realizzazione.
Detti programmi potranno prevedere la realizzazione di opere anche a servizio di più insediamenti. In tal caso sarà presentato un unico programma con domanda congiunta dei titolari degli insediamenti interessati.
L'autorità comunale, esaminato il programma e valutata la sua validità, ne autorizza l'esecuzione con evenutali integrazioni e modifiche e fissa per la sua esecuzione un termine non superiore a 12 mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso in cui si tratti di realizzare o adeguare i contenitori conformemente alle prescrizioni di cui al precedente art. 4. Qualora il programma comporti interventi di più complessa realizzazione e preveda forme di trattamento dei liquami, detto termine può essere elevato eccezionalmente fino ad un massimo di mesi 24. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, emanerà entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, criteri vincolanti per l'applicazione di tale deroga.
L'autorità comunale è tenuta a decidere sulla esecuzione dei programmi entro 90 giorni dalla loro presentazione.Decorso inutilmente detto termine, i titolari degli insediamenti di cui al primo comma eseguono i lavori conformemente ai programmi presentati.
La stessa autorità, verificata l'avvenuta realizzazione dei programmi, concede l'autorizzazione allo scarico.
Art. 6
Cautele igienico - sanitarie ed ambientali per lo spandimento dei liquami degli insediamenti di classe C
L'ottavo comma dell'art. 20 della Legge regionale 29 gennaio 1983 n. 7, è sostituito dal seguente:
" Le quantità di liquami per ettaro fissate nell'art. 16 potranno essere modificate dall'autorità comunale con provvedimento motivato, in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche ed idrogeologiche del suolo e del sottosuolo, alla natura delle coltivazioni, alle caratteristiche qualitative del liquame. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, emanerà al riguardo direttive tecniche vincolanti. "
Art. 7
Divieto di spandimento
L'art. 21 della Legge regionale 29 gennaio 1983 n. 7, è sostituito dal seguente:
" Lo spandimento dei liquami degli insedimaenti nuovi ed esistenti della classe C è vietato:
- nelle aree urbane;
- nelle aree di cava;
- nelle aree di protezione primaria ai pozzi di alimentazione idrica ad uso civile;
- nelle aree di rispetto dei corsi d' acqua non arginati di cui ai Piani regolatori generali;
- nelle superfici golenali aperte;
- nelle riserve naturali;
- nelle aree ricoperte da bosco, esclusi i pioppeti;
- nelle aree calanchive;
- nelle aree di rispetto dei monumenti, dei cimiteri e degli edifici religiosi ubicati nelle zone extraurbane.
E altresi vietato, salvo deroghe dellautorità comunale che detterà prescrizioni specifiche nell'atto di autorizzazione:
- nelle aree di rispetto degli abitati previste dai Piani regolatori generali;
- nelle aree con pendenza superiore al 15%;
- nelle aree franose e geologicamente instabili;
- nelle aree costituenti casse di espansione fluviale.
I provvedimenti istitutivi dei parchi naturali ed i relativi strumenti di pianificazione prevederanno norme specifiche circa le modalità di spandimento dei liquami con particolare riferimento delle aree agricole incluse nel perimetro dei parchi stessi. "
Art. 8
Attività di coordinamento
Alla Legge regionale n. 7 del 29 gennaio 1983 viene aggiunto il seguente:
" Art. 42
Coordinamento delle Province e del Comitato circondariale di Rimini
Ai fini della uniforme applicazione della presente legge, le Province ed il Comitato circondariale di Rimini svolgono attività di coordinamento, omogeneizzazione ed informazione nei confronti dei Comuni tenendo conto altresì delle direttive emanate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare. L'attività di coordinamento è finalizzata anche alla redazione dei piani di risanamento di bacino di cui alla Legge regionale 1 febbraio 1983 n. 9.
Tale attività riguarda in particolare:
- l'applicazione della normativa sullo smaltimento dei liquami delle imprese agricole sul suolo;
- l'individuazione delle aree destinate a tale smaltimento, nonchè delle quantità consentite, con riferimento all'art. 20 della presente legge.
Al fine di rendere uniformi le attività di cui ai commi precedenti è istituito un comitato permanente, presieduto dall'assessore regionale competente per materia, e composto da un rappresentante per ciascuna Provincia e Comitato circondariale di Rimini nonchè da tre funzionari regionali, esperti nelle discipline attinenti la materia nominati dalla Giunta regionale.
I Comuni sono tenuti ad inviare periodicamente alla Regione, alle Province e al Comitato circondariale di Rimini, i dati e gli elementi conoscitivi riguardanti l'applicazione della presente legge. "
Art. 9
Contributi regionali
La Regione Emilia - Romagna concede contributi alle imprese agricole dedite all'allevamento suinicolo che attuino nuovi interventi volti a adeguare i rispettivi impianti alle prescrizioni della Legge regionale 29 gennaio 1983 n. 7 e della presente legge nonchè a migliorare le tecniche di trattamento e le modalità di smaltimento dei liquami provenienti dagli allevamenti stessi.
I contributi consistono in finanziamenti in capitale calcolati in percentuale delle spese ammissibili determinate ai sensi del successivo articlo, fino ad un massimo del 45% delle stesse.
Ai fini della formazione del programma degli interventi da parte della Regione saranno prioritariamente considerati:
- i titolari degli allevamenti suinicoli che abbiano realizzato, successivamente all'entrata in vigore della Legge 29 gennaio 1983 n. 7 Sito esterno ed entro il termine di cui all'art. 19 della legge stessa, interventi ad essa conformi;
- gli interventi realizzati da imprese di medie dimensioni i cui edifici per il ricovero stabile degli animali siano compresi tra un minimo di 300 mq. ed un massimo di 3.000 mq.;
- gli interventi che prevedano la realizzazione di strutture di tipo consortile per lo stoccaggio e/ o lo smaltimento dei liquami;
- gli interventi che adottino soluzioni tencologiche finalizzate al recupero delle sostanze utili ai fini agronomici e al contenimento dei consumi idrici;
- gli interventi che assicurino il contenimento dei carichi di nutrienti sversati in corpi idrici superficiali aventi influenza sul fenomeno dell'eutrofizzazione delle acque costiere;
- gli interventi localizzanti nei bacini idrografici di maggior degrado ambientale e nelle zone di massima concentrazione suinicola.
Art. 10
Domande di contributo
I titolari degli insediamenti di cui al primo comma del precedente articolo che intendano usufruire del contributo regionale dovranno presentare il programma entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge oltre che all'Amministrazione comunale ai sensi dle precedente art. 5 anche all'Amministrazione provinciale competente per territorio o al Comitato circondariale di Rimini a corredo della domanda di finanziamento. Ai fini della concessione del contributo la domanda dovrà comprendere il progetto dei lavori, delle opere e delle forniture corredato della documentazione amministrativa e tecnico - economica necessaria a comprovare il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 9 nonchè per valutare la validità dell'intervento, i costi del medesimo ed i benefici ambientali conseguenti. Il programma dovrà essere altresì corredato di un piano economico da cui risulti la copertura finanziaria dell'investimento complessivo.
Nel caso di cui al primo alinea del terzo comma del precedente art. 9, la domanda di finanziamento da presentare alle Amministrazioni provinciali e al Circondario di Rimini dovrà essere corredata dalla documentazione a suo tempo prodotta all'autorità comunale.
Art. 11
Programma degli interventi
Le Amministrazioni provinciali ed il Comitato circondariale di Rimini, sentite le organizzazioni imprenditoriali del settore maggiormente rappresentative, propongono alla Giunta regionale gli interventi da ammettere al contributo selezionandoli in base ai criteri di cui al precedente art. 9.
Gli enti proponenti dovranno motivare le scelte operate e determinare l'ordine di priorità degli interventi proposti, sulla base di valutazioni comparate dei programmi ad essi presentati tenendo conto sia degli aspetti tecnico - economici dei medesimi sia dei benefici ambientali conseguenti.
Le Amministrazioni provinciali ed il Circondario di Rimini determinano altresì, per ciascuno degli interventi proposti, la spesa ammissibile a contributo in linea tecnico - economica.
La Giunta regionale, operando se del caso ulteriori selezioni delle proposte presentate dai predetti enti in base ai criteri di cui al precedente art. 9, approva il programma degli interventi nei limiti dei mezzi finanziari disponibili e provvede a determinare l'entità dei contributi da corrispondere ai soggetti beneficiari.
Per essere inseriti nel programma regionale gli interventi dovranno avere conseguito l'autorizzazione della competente autorità comunale, ai sensi del precedente art. 5 - terzo comma.
La Giunta regionale provvede alle determinazioni di cui sopra sentita la competente commissione consiliare.
Art. 12
Erogazioni dei contributi
All'erogazione dei finanziamenti provvede la Giunta regionale secondo le seguenti modalità:
- il 50% del contributo concesso verrà corrisposto a presentazione dello stato di avanzamento dei lavori (o documentazione equivalente) vistato per conferma da parte del Comune competente per territorio, da cui risulti che l'intervento è stato realizzato almeno per un importo corrispondente;
- il rimanente 50% a presentazione del rendiconto delle spese complessivamente sostenute e previo accertamento della completa realizzazione del programma autorizzato e del raggiungimento degli obiettivi di risanamento prefissati, da eseguirsi a cura dell'Amministrazione comunale competente.
Nel caso di esecuzione ridotta dell'intervento, la Giunta regionale ne valuta l'entità e la qualità ai fini di concedere una corrispondente riduzione del contributo inizialmente assegnato, semrpechè si tratti di intervento che con servi validità tecnica e sia conforme ai criteri di cui al precedente art. 9.
Art. 13
Validità di domande di autorizzazione e denunce
Le domande di autorizzazione e le denunce, presentate dopo le scadenze di cui all'art. 9 della Legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, si ritengono comunque validamente presentate se inoltrate all'autorità competente entro la data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 14
Norma finanziaria
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, per la parte concernente i contributi in capitale, la Regione Emilia - Romagna fa fronte con le disponibilità residue allocate al Capitolo 37345 del Bilancio pluriennale 1983/ 1985.
Per quanto riguarda le spese inerenti l'espletamento dei compiti e funzioni affidati alle Amministrazioni provinciali ed al Circondario di Rimini con la presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 della Legge regionale 24 marzo 1980 n. 19.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regone Emilia - Romagna.
Bologna, 23 marzo 1984

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