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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1984, n. 14

MODIFICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 22 MAGGIO 1980 N. 39, RECANTE NORME PER L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DI OPERE URGENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA

(Legge di pura modifica all' art. 1 della L.R. 22 maggio 1980 n. 39)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 37 del 26 marzo 1984

ARTICOLO UNICO
L'articolo 1 della Legge regionale 22 maggio 1980 n. 39, è così modificato:
"Per fare fronte a improvvise e improrogabili necessità di edilizia scolastica, di competenza dei Comuni e delle Province, verificatesi in seguito ad eventi imprevisti e imprevedibili, la Giunta regionale ha facoltà, con propria deliberazione, di finanziare, in parte o totalmente, l'immediata esecuzione, il ripristino, la ristrutturazione, il riattamento, l'ampliamento, l'acquisto di opere soclastiche e loro pertinenze. "
In caso di urgente necessità, anche indipendentemente da eventi imprevisti ed imprevedibili, la Giunta regionale ha la facoltà di proporre al Consiglio regionale il finanziamento totale o parziale degli interventi di cui al 1 comma del presente articolo.

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