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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1984, n. 14

MODIFICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 22 MAGGIO 1980 N. 39, RECANTE NORME PER L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DI OPERE URGENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA

(Legge di pura modifica all' art. 1 della L.R. 22 maggio 1980 n. 39)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 37 del 26 marzo 1984

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
ARTICOLO UNICO
L'articolo 1 della Legge regionale 22 maggio 1980 n. 39, è così modificato:
"Per fare fronte a improvvise e improrogabili necessità di edilizia scolastica, di competenza dei Comuni e delle Province, verificatesi in seguito ad eventi imprevisti e imprevedibili, la Giunta regionale ha facoltà, con propria deliberazione, di finanziare, in parte o totalmente, l'immediata esecuzione, il ripristino, la ristrutturazione, il riattamento, l'ampliamento, l'acquisto di opere soclastiche e loro pertinenze. "
In caso di urgente necessità, anche indipendentemente da eventi imprevisti ed imprevedibili, la Giunta regionale ha la facoltà di proporre al Consiglio regionale il finanziamento totale o parziale degli interventi di cui al 1 comma del presente articolo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 23 marzo 1984

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