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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 aprile 1984, n. 21

DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE

4.
4 bis.
Art. 7 bis
Accesso ai luoghi e diffida amministrativa
1. Ai fini dell'accertamento delle violazioni di competenza regionale gli agenti accertatori possono procedere all'ispezione di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora. In tal caso redigono un verbale di ispezione.
2. Restano fermi i poteri di accertamento e di perquisizione attribuiti dalle leggi vigenti agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
3. Fatta salva la disciplina prevista in normative di settore, ivi comprese quelle sulla sicurezza alimentare e sulla tutela e sicurezza del lavoro, al fine di semplificare il procedimento sanzionatorio, è introdotta nei settori di cui al comma 4 la diffida amministrativa, in luogo dell'immediato accertamento della violazione, qualora questa sia sanabile.
4. La diffida amministrativa è applicabile nell'ambito di procedimenti sanzionatori disciplinati nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico, il divieto di fumo, nonché nelle fattispecie sanzionatorie previste dai regolamenti comunali.
5. La diffida amministrativa consiste in un invito rivolto dall'accertatore al trasgressore e agli altri soggetti di cui all'articolo 9, prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa. Essa è contenuta nel verbale di ispezione di cui al comma 1, che è sottoscritto e consegnato agli interessati e nel quale deve essere indicato il termine, non superiore a dieci giorni, entro cui uniformarsi alle prescrizioni. Qualora i soggetti diffidati non provvedano entro il termine indicato, l'agente accertatore provvede a redigere il verbale di accertamento ai sensi dell'articolo 8.
6. La diffida amministrativa non è rinnovabile, né prorogabile. Essa non opera in caso di attività svolta senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato. L'autore della violazione non può essere diffidato nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti.
7. Gli enti competenti ai sensi dell'articolo 5 individuano, con proprio atto, nell'ambito dei settori indicati al comma 4, in quali procedimenti introdurre la diffida amministrativa. La Regione monitora l'applicazione dell'istituto della diffida amministrativa e può dettare specifiche linee guida in materia.
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NORME FINALI

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