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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato21/12/2017
2. Testo Coordinato29/12/2015
3. Testo Coordinato27/06/2014
4. Testo Coordinato27/06/2014
5. Testo Coordinato18/02/2005
6. Testo Coordinato18/02/2005
7. Testo Coordinato25/03/2004
8. Testo Originale03/06/2002

Data di pubblicazione della legge modificante : 27/06/2014

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 aprile 1984, n. 21

DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE

Art. 10
Notifica
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o alcune delle persone indicate all'articolo precedente gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati; la notificazione deve essere effettuata rispettivamente nel termine di novanta giorni dall'accertamento agli interessati residenti nel territorio della Repubblica e di trecentosessanta ai residenti all'estero.
Si osservano in ogni caso le disposizioni dell'art. 14 della legge statale.

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