Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | ![]() | 21/12/2017 | |
2. | ![]() | 29/12/2015 | |
3. | ![]() | 27/06/2014 | |
4. | ![]() | 27/06/2014 | |
5. | ![]() | 18/02/2005 | |
6. | ![]() | 18/02/2005 | |
7. | ![]() | 25/03/2004 | |
8. | ![]() | 03/06/2002 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 27/06/2014
LEGGE REGIONALE 28 aprile 1984, n. 21
DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 10
Notifica
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o alcune delle persone indicate all'articolo precedente gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati; la notificazione deve essere effettuata rispettivamente nel termine di novanta giorni dall'accertamento agli interessati residenti nel territorio della Repubblica e di trecentosessanta ai residenti all'estero.
Si osservano in ogni caso le disposizioni dell'art. 14 della legge statale.