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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato28/12/2021
2. Testo Coordinato20/05/2021
3. Testo Coordinato29/12/2020
4. Testo Coordinato31/07/2020
5. Testo Coordinato06/11/2019
6. Testo Coordinato01/08/2019
7. Testo Coordinato22/10/2018
8. Testo Coordinato27/07/2018
9. Testo Originale21/12/2017

Data di pubblicazione della legge modificante : 27/06/2014

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 aprile 1984, n. 21

DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE

Art. 20
In osservanza del principio di legalità di cui al precedente art. 2, con la presente legge si intendono confermate le sanzioni amministrative pecuniarie previste all'art. 14 del Regolamento regionale per la caccia al cinghiale, 29 ottobre 1982 n. 48.
Resta fermo altresì che il rimborso del danno faunistico di cui all'articolo 10 del Regolamento regionale dei territori per la gestione sociale della caccia, 3 agosto 1982 n. 38, avviene secondo le valutazioni compiute dalla Giunta regionale, sulla base dei principi contenuti nella presente legge.

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