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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1984, n. 21

DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 55 del 2 maggio 1984

Art. 4
Applicazione delle sanzioni amministrative
L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di norme nelle materie di competenza regionale compete agli enti che, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione Sito esterno, esercitano le funzioni di amministrazione attiva cui esse accedono.
Di conseguenza, salvo che non venga diversamente disposto in modo esplicito da legge regionale, in caso di delega o sub - delega alle Province, al Circondario di Rimini, ai Comuni e alle Comunità montane di determinate funzioni amministrative si intende delegata anche l'applicazione delle eventuali sanzioni amministrative ad esse connesse.
Le disposizioni dei precedenti commi si osservano anche per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale di cui alla Sezione III del Capo I della legge statale.

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