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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1984, n. 21

DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 55 del 2 maggio 1984

Art. 5
Autorità competente
Agli effetti di quanto disposto all'art. 14, comma terzo, all'art. 17, commi terzo e quarto, all'art. 18, commi primo e secondo, all'art. 19, comma secondo, e all'art. 29, comma terzo, della legge statale, concernenti, rispettivamente, la contestazione, il rapporto, l'ordinanza - ingiunzione, il sequestro e la devoluzione dei proventi, si intendono per autorità competenti gli enti di cui al primo comma dell'articolo precedente, e per essi:
- Il Presidente della Giunta regionale per le sanzioni direttamente applicate alla Regione;
- il Sindaco, il Presidente della Giunta provinciale, del Comitato circondariale di Rimini e della Comunità montana, per le sanzioni connesse a funzioni attribuite o delegate rispettivamente ai Comuni, alle Province, al Comitato circondariale di Rimini e alle Comunità montane.
Per le violazioni in materia sanitaria connesse a funzioni attribuite o delegate ai Comuni, detta competenza spetta al Sindaco.
L'ente competente per territorio è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

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