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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1984, n. 21

DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 55 del 2 maggio 1984

Art. 8
Accertamento della violazione
La violazione di una norma che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria è accertata mediante processo verbale.
Il processo verbale di accertamento deve contenere:
a) l'indicazione della data, ora e luogo di accertamento;
b) le generalità e la qualifica del verbalizzante e la sua sottoscrizione;
c) la generalità del trasgressore ovvero le generalità di chi era tenuto alla sorveglianza se il trasgressore sia minore degli anni 18 o incapace di intendere e di volere e lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato;
d) la descrizione succinta del fatto costituente l'illecito;
e) la menzione delle norme che si presumono violate;
f) l'indicazione degli eventuali responsabili in solido ai sensi dell'art. 6 della legge statale;
g) l'indicazione degli enti o organi cui il trasgressore può inoltrare eventuali scritti e documenti difensivi per gli effetti dello articolo 18 della legge statale;
h) la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, a norma del successivo art. 13, con l'indicazione del relativo importo e delle modalità di pagamento;
i) le eventuali dichiarazioni del trasgressore.

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