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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1984, n. 21

DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 55 del 2 maggio 1984

Art. 12
Accesso ai luoghi
Ai fini dell'accertamento delle violazioni di competenza regionale gli agenti accertatori possono procedere all'ispezione di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora.
Restano fermi i poteri di accertamento attribuiti dalle leggi vigenti agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, compresi i poteri di perquisizione previsti nell'art. 13, 4 comma, della legge statale, e con le modalità da esso stabilite.

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