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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1984, n. 21

DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 55 del 2 maggio 1984

Art. 14
Rapporto
Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'agente che ha accertato la violazione deve inoltrare rapporto completo di processo verbale di accertamento e di prova delle eseguite notificazioni alle autorità di cui al precedente art. 5, secondo le rispettive competenze.

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