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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1984, n. 21

DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 55 del 2 maggio 1984

Art. 23
L'attività istruttoria e preparatoria concernente le sanzioni amministrative direttamente applicate dalla Regione, è svolta dal Servizio tributi, demanio e patrimonio della Giunta regionale.
L'attività istruttoria e preparatoria concernente le sanzioni amministrative in materia igienico - sanitaria applicate dal Sindaco, è svolta dal competente servizio della Unità sanitaria locale.
La definizione dei compiti del Servizio tributi, demanio e patrimonio di cui all'allegato n. 2 della Legge regionale 23 aprile 1979 n. 12 e successive modificazioni, è conseguentemente integrata.

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