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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato26/11/2020
2. Testo Coordinato30/07/2019
3. Testo Coordinato30/07/2019
4. Testo Coordinato27/12/2018
5. Testo Coordinato22/10/2018
6. Testo Coordinato27/12/2017
7. Testo Coordinato18/07/2017
8. Testo Coordinato18/07/2017
9. Testo Coordinato23/12/2016
10. Testo Coordinato29/07/2016
11. Testo Coordinato30/05/2016
12. Testo Coordinato09/05/2016
13. Testo Coordinato29/12/2015
14. Testo Coordinato21/10/2015
15. Testo Coordinato30/07/2015
16. Testo Originale30/07/2015

Data di pubblicazione della legge modificante : 02/05/1984

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1984, n. 21

DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 55 del 2 maggio 1984

Art. 3
Concorso di norme penali e di disposizioni di legge regionale
A norma dell'art. 9 della legge statale, qualora lo stesso fatto violi una disposizione penale e una disposizione di legge regionale che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria, si applica in ogni caso la norma penale salvo che quest' ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali.

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