Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | ![]() | 15/07/2016 | |
2. | ![]() | 25/03/2004 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 02/05/1984
LEGGE REGIONALE 28 aprile 1984, n. 21
DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 55 del 2 maggio 1984
Art. 9
Contestazione
La violazione, quando possibile, deve essere contestata immediatamente dall'agente accertatore al trasgressore ovvero, nelle ipotesi di cui alla lettera c) del precedente articolo, a chi era tenuto alla sorveglianza e all'eventuale responsabile in solido.