Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | ![]() | 28/12/2023 | |
2. | ![]() | 28/12/2021 | |
3. | ![]() | 29/12/2020 | |
4. | ![]() | 03/06/2019 | |
5. | ![]() | 27/12/2017 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 02/05/1984
LEGGE REGIONALE 28 aprile 1984, n. 21
DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 55 del 2 maggio 1984
Art. 15
Ordinanza - ingiunzione
Contro l'accertamento della violazione il trasgressore e gli altri soggetti individuati ai sensi del precedente art. 9 possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto scritti difensivi e documenti, nonchè la richiesta di essere sentiti dalla stessa autorità.
L'autorità competente, esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti e sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, se ritiene fondato l'accertamento determina con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.
L'ordinanza - ingiunzione è notificata nel termine rispettivamente di novanta giorni e di trecentosessanta giorni dalla sua adozione per i residenti nel territorio della Repubblica o all'estero, con le modalità indicate nell'art. 14 della legge statale.
Il pagamento della somma deve essere effettuato nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza - ingiunzione mediante versamento nei conti correnti postali di cui all'art. 13; se l'interessato risiede all'estero, il termine è di sessanta giorni.
E' ammesso il pagamento rateale della sanzione pecuniaria sulla base dei presupposti e secondo le modalità stabiliti dall'art. 26 della legge statale.