Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | ![]() | 10/12/2019 | |
2. | ![]() | 12/02/2010 | |
3. | ![]() | 27/07/2005 | |
4. | ![]() | 29/07/2004 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 02/05/1984
LEGGE REGIONALE 28 aprile 1984, n. 21
DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 55 del 2 maggio 1984
Art. 23
L'attività istruttoria e preparatoria concernente le sanzioni amministrative direttamente applicate dalla Regione, è svolta dal Servizio tributi, demanio e patrimonio della Giunta regionale.
L'attività istruttoria e preparatoria concernente le sanzioni amministrative in materia igienico - sanitaria applicate dal Sindaco, è svolta dal competente servizio della Unità sanitaria locale.
La definizione dei compiti del Servizio tributi, demanio e patrimonio di cui all'allegato n. 2 della Legge regionale 23 aprile 1979 n. 12 e successive modificazioni, è conseguentemente integrata.