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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1984, n. 21

DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE

Art. 12
Accesso ai luoghi
Ai fini dell'accertamento delle violazioni di competenza regionale gli agenti accertatori possono procedere all'ispezione di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora.
Restano fermi i poteri di accertamento attribuiti dalle leggi vigenti agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, compresi i poteri di perquisizione previsti nell'art. 13, 4° comma, della legge statale, e con le modalità da esso stabilite.

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