LEGGE REGIONALE 28 aprile 1984, n. 21
DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 23
(abrogato comma 1 da art. 6 e modificato comma 3
abrogato
L'attività istruttoria e preparatoria concernente le sanzioni amministrative in materia igienico-sanitaria applicate dal Sindaco, è svolta dal competente servizio della Unità sanitaria locale.
La definizione dei compiti del Servizio Patrimonio e demanio di cui all'allegato n. 2 della L.R. 23 aprile 1979 n. 12 e successive modificazioni, è conseguentemente integrata.