Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1984, n. 21

DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE

Art. 23

(abrogato comma 1 da art. 6 e modificato comma 3

da art 4 L.R. 23 marzo 1990 n. 23 Sito esterno)

abrogato
L'attività istruttoria e preparatoria concernente le sanzioni amministrative in materia igienico-sanitaria applicate dal Sindaco, è svolta dal competente servizio della Unità sanitaria locale.
La definizione dei compiti del Servizio Patrimonio e demanio di cui all'allegato n. 2 della L.R. 23 aprile 1979 n. 12 e successive modificazioni, è conseguentemente integrata.

Espandi Indice