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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1984, n. 21

DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE

Art. 2
Principio di legalità
Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.

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