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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1984, n. 21

DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE

Autorità competente
1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge compete agli enti che, ai sensi dell'articolo 118, comma primo, della Costituzione, esercitano le funzioni di amministrazione attiva cui esse accedono.
2. Sulla base del principio di separazione fra le funzioni di indirizzo politico e quelle di gestione amministrativa, le autorità competenti per lo svolgimento del procedimento sanzionatorio disciplinato nella presente legge sono individuate nell'ambito degli uffici degli enti cui la stessa si applica. In mancanza di diversa individuazione, l'autorità competente è il responsabile dell'ufficio.
3. Per le violazioni in materia sanitaria, nonché relative alla tutela e alla sicurezza del lavoro, anche connesse a funzioni attribuite agli enti locali, la competenza all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie spetta all'Azienda USL. Qualora le violazioni riguardanti la tutela e la sicurezza del lavoro siano contestate all'Azienda USL, l'autorità competente è la Regione.
4. L'ente competente per territorio è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

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