Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1984, n. 21

DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE

Art. 11
Accertamento mediante analisi di campioni e revisione delle analisi
Nei casi in cui per l'accertamento delle violazioni siano compiute analisi di campioni, si applicano le disposizioni dell'art. 15 della legge statale.
L'interessato alla revisione delle analisi può richiederne l'effettuazione ai servizi competenti delle Unità sanitarie locali e agli altri laboratori ed istituti incaricati in base alle vigenti disposizioni di legge.
Per ciascuna analisi richiesta ai servizi dell'Unità sanitaria locale o a laboratori convenzionati con essa, l'interessato dovrà versare alla tesoreria della stessa una somma stabilita da apposito tariffario approvato con legge regionale.
Per le revisioni di analisi richieste agli istituti e laboratori incaricati sulla base delle vigenti disposizioni di legge si osservano le modalità previste nel D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571 Sito esterno.

Espandi Indice