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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 aprile 1984, n. 21

DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE

Art. 13
Pagamento in misura ridotta
È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione stessa, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme anteriori all'entrata in vigore della legge statale non consentivano l'oblazione.
Il pagamento in misura ridotta della somma dovuta è effettuato mediante versamento in appositi conti correnti postali intestati alla Regione o agli enti di cui al precedente articolo 4.
Il pagamento in misura ridotta della somma dovuta può essere effettuato mediante corresponsione nelle mani dell'agente accertatore, con le modalità previste nell'ordinamento dei rispettivi enti.

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