LEGGE REGIONALE 28 aprile 1984, n. 21
DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 16
Esecuzione forzata
L'esecuzione forzata dell'ordinanza-ingiunzione viene effettuata con le modalità previste dal primo comma dell'art. 27 della legge statale.