LEGGE REGIONALE 28 aprile 1984, n. 21
DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 17
Sequestro e confisca
Nelle ipotesi di sequestro ai sensi dell'articolo 13 della legge statale, l'agente accertatore che vi procede ne redige apposito processo verbale, il quale, oltre alla descrizione delle cose sequestrate, deve contenere le indicazioni di cui all'art. 8, lettere a), b), c), d).
Una copia del processo verbale, contenente anche l'indicazione dell'autorità alla quale gli interessati possono proporre opposizione ai sensi dell'art. 19 della legge statale, è immediatamente consegnata alla persona presso la quale le cose stesse sono sequestrate.
Le cose sequestrate, se mobili, vengono trasportate e custodite nell'ufficio cui appartiene l'agente accertatore e custodite.
Qualora però la loro natura o motivi di opportunità non lo permettano, la custodia può avvenire in luogo diverso, con determinazione del modo e nomina del custode che può essere lo stesso trasgressore o l'obbligato in solido; di dette operazioni va redatto processo verbale.
L'ente competente alla irrogazione della sanzione, nel corso della custodia delle cose sequestrate, può disporre, anche su richiesta del depositario, l'alienazione o la distruzione delle cose deperibili, deteriorabili o nocive, con provvedimenti comunicati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al soggetto presso il quale fu eseguito il sequestro ed eventualmente al proprietario.
In caso di alienazione, viene posta sotto sequestro la somma ricavata.
Le spese di custodia delle cose sequestrate sono anticipate dall'ente competente ad accertare la violazione e rimborsate dal trasgressore, dall'obbligato in solido ovvero dal diverso soggetto a favore del quale è disposta la restituzione delle cose sequestrate, salvo che relativamente alla violazione amministrativa sia pronunciata ordinanza di archiviazione, sentenza irrevocabile di accoglimento della opposizione proposta contro l'ordinanza-ingiunzione o contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, ovvero sia stata omessa la notificazione della violazione nel termine prescritto, o si sia verificata la prescrizione ai sensi del successivo art. 19.
Quando l'autorità competente decida la restituzione delle cose sequestrate, il provvedimento deve essere comunicato tempestivamente all'ufficio cui appartiene l'agente accertatore. La restituzione è disposta a favore di colui che le deteneva al momento dell'esecuzione del sequestro ovvero di chi provi di averne diritto e ne faccia istanza.
Nei casi di confisca, quando il provvedimento di confisca è diventato inoppugnabile ai sensi dell'art. 18 della legge statale, le cose confiscate vengono alienate se deteriorabili o distrutte se alterate o comunque pericolose per la salute pubblica; ugualmente se ne dispone la distruzione se si tratti di cose la cui fabbricazione, uso, porto e detenzione costituisce violazione amministrativa.
Fuori dalle ipotesi previste nel precedente comma, quando la confisca ha ad oggetto beni fungibili se ne dispone la vendita all'incanto; qualora si tratti di cose infungibili se ne dispone la destinazione a musei, istituti o uffici pubblici o scolastici, o a diversa destinazione comunque di uso pubblico.
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme degli articoli da 3 a 19 del D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571 .