LEGGE REGIONALE 28 aprile 1984, n. 21
DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 20
In osservanza del principio di legalità di cui al precedente art. 2, con la presente legge si intendono confermate le sanzioni amministrative pecuniarie previste all'art. 14 del Regolamento regionale per la caccia al cinghiale, 29 ottobre 1982 n. 48.
Resta fermo altresì che il rimborso del danno faunistico di cui all'articolo 10 del Regolamento regionale dei territori per la gestione sociale della caccia, 3 agosto 1982 n. 38, avviene secondo le valutazioni compiute dalla Giunta regionale, sulla base dei principi contenuti nella presente legge.