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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 aprile 1984, n. 21

DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE

Art. 5

(sostituito da art. 51 L.R. 12 febbraio 2010 n. 4, poi modificato comma 1 e aggiunto comma 4 bis. da art. 27 L.R. 23 luglio 2010 n. 7)

Autorità competente
1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge compete agli enti che...esercitano le funzioni di amministrazione attiva cui esse accedono.
2. Sulla base del principio di separazione fra le funzioni di indirizzo politico e quelle di gestione amministrativa, le autorità competenti per lo svolgimento del procedimento sanzionatorio disciplinato nella presente legge sono individuate nell'ambito degli uffici degli enti cui la stessa si applica. In mancanza di diversa individuazione, l'autorità competente è il responsabile dell'ufficio.
3. Per le violazioni in materia sanitaria, nonché relative alla tutela e alla sicurezza del lavoro, anche connesse a funzioni attribuite agli enti locali, la competenza all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie spetta all'Azienda USL. Qualora le violazioni riguardanti la tutela e la sicurezza del lavoro siano contestate all'Azienda USL, l'autorità competente è la Regione.
4. L'ente competente per territorio è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.
4 bis. I proventi delle sanzioni amministrative riscossi in forza di ordinanza-ingiunzione ovvero a seguito di pagamento in misura ridotta, spettano, secondo le rispettive competenze, alla Regione o agli altri enti competenti all'irrogazione della sanzione, salvo diversa disposizione di legge.

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