LEGGE REGIONALE 28 aprile 1984, n. 21
DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 8
(aggiunta lett. h bis) comma 2 da art. 8 L.R. 24 maggio 2013 n. 4)
Accertamento della violazione
La violazione di una norma che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria è accertata mediante processo verbale.
Il processo verbale di accertamento deve contenere:
a) l'indicazione della data, ora e luogo di accertamento;
b) le generalità e la qualifica del verbalizzante e la sua sottoscrizione;
c) la generalità del trasgressore ovvero le generalità di chi era tenuto alla sorveglianza se il trasgressore sia minore degli anni 18 o incapace di intendere e di volere e lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato;
d) la descrizione succinta del fatto costituente l'illecito;
e) la menzione delle norme che si presumono violate;
f) l'indicazione degli eventuali responsabili in solido ai sensi dell'art. 6 della legge statale;
g) l'indicazione degli enti o organi cui il trasgressore può inoltrare eventuali scritti e documenti difensivi per gli effetti dell'articolo 18 della legge statale;
h) la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, a norma del successivo art. 13, con l'indicazione del relativo importo e delle modalità di pagamento;
h bis) la menzione della diffida amministrativa qualora sia applicabile ai sensi dell'articolo 7 bis;
i) le eventuali dichiarazioni del trasgressore.