LEGGE REGIONALE 28 aprile 1984, n. 21
DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 6
Agenti accertatori
Alle attività connesse con l'accertamento e la contestazione della sanzione amministrativa provvedono gli organi incaricati della vigilanza e del controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.
Ognuno degli enti cui spetta l'esercizio delle funzioni sanzionatorie individua gli organi, uffici ed agenti abilitati ad effettuare gli accertamenti e tutte le altre attività previste agli articoli 13, 14, 15 e 17 della legge statale in armonia con i principi della legge e del proprio ordinamento.
Coloro che sono individuati per l'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente sono titolari dei poteri di cui all'art. 13 della legge statale.
Essi devono essere muniti di apposito documento che attesti l'abilitazione all'esercizio dei compiti ad essi attribuiti. A questo fine la Giunta regionale può adottare un documento- tipo.
Resta ferma la competenza degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art. 13 della legge statale e quella degli altri organi espressamente abilitati dalle leggi vigenti.