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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1984, n. 22

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 10 GIUGNO 1977 N. 25 " UNIFICAZIONE DELL'AZIENDA REGIONALE INCREMENTO SELVAGGINA E DEL CONSORZIO OBBLIGATORIO PER LA TUTELA DELLA PESCA IN EMILIA NELL'AZIENDA PER IL RIEQUILIBRIO FAUNISTICO E ITTICO DEL TERRITORIO DELL'EMILIA - ROMAGNA - ARIS"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 55 del 2 maggio 1984

INDICE

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Art. 2
Dopo il secondo comma dell'art. 14 della Legge regionale 10 giugno 1977 n. 25, è aggiunto il seguente terzo comma:
" Tutte le deliberazioni soggette ad approvazione devono essere inviate alla Giunta regionale entro 10 giorni dalla loro adozione. Le deliberazioni soggette ad approvazione della Giunta regionale divengono esecutive se entro 20 giorni dal ricevimento non ne venga dichiarato l'annullamento oppure non siano stati chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. "

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di oservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 28 aprile 1984

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