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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 maggio 1984, n. 23

INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 24 LUGLIO 1979 N. 20 " INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E DELLE ATTIVITA' MOTORIE E RICREATIVE NEL TEMPO LIBERO "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 56 del 4 maggio 1984

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
ARTICOLO UNICO
All'articolo 3 della legge regionale 24 luglio 1979 n. 20, nel primo comma, dopo le parole " da un esperto designato dai Panathlon Club dell'Emilia - Romagna ", è inserita la seguente integrazione:
" da un rappresentante dell'AADI (Atleti Azzurri d' Italia) ".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 2 maggio 1984

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