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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 maggio 1984, n. 25

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1984 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1984/ 1986

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 29 maggio 1984

Art. 10
Potenziamento tecnico operativo delle cooperative forestali Contributi in conto interessi
La lettera a) dell'art. 7 della Legge regionale 4/ 9/ 1981 n. 30 è sostituita dalla seguente:
" a) sui prestiti a tasso agevolato fino a cinque anni per l' acquisto di macchine e attrezzature occorrenti per l'esecuzione di lavori di sistemazione agraria, forestale idraulico - forestale e di verde pubblico, nonchè per la prima lavorazione dei prodotti del bosco e del sottobosco e delle piante officinali. " In conseguenza della modifica apportata dal 1 comma del presente articolo, viene abrogato l'art. 5 della Legge regionale 24/ 1/ 1975 n. 6

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